Si stima che la colpa medica e gli errori delle strutture ospedaliere in Italia causino un numero spropositato e insostenibile di morti al giorno.
I dati oscillanno a seconda da dove provengono le stime, dall’Associazione degli anestesisti oppure dall’Assinform o da altre tipologie. A livello statistico il maggior numero di errori si commette in sala operatoria, nei reparti di degenza, nei dipartimenti di urgenza e a seguire in ambulatorio.
Circoscritto a questo le quattro specializzazioni per così dire maggiormente rischiose sotto questo punto di vista sarebbero ortopedia e traumatologia, oncologia, ostetricia e ginecologia e infine chirurgia generale.
In un rilevamento dati effettuato nell’anno 2010, le cause presentate verso la colpa medica per presunti errori oscillano fra le 15 mila e le 12 mila; di conseguenza a ciò le richieste di risarcimento danno per colpa medica ammontano ad una cifra che si aggira ai 2,4 miliardi di euro l’anno.
E’ ormai risaputo e consolidato che in giurisprudenza, viene assodata la natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura ospedaliera. In seguito alla richiesta di ricovero infatti, o dopo una semplice e generale prestazione medica, si istituisce un rapporto giuridico tra i due soggetti, e il loro rapporto viene istituito sulla base del diritto soggettivo del privato e il corrispondente dovere da parte dell’ente sanitario.
Questa obbligazione comprende non solo quello che concerne la prestazione medica in sè, ma anche una serie di ulteriori servizi che la struttura è tenuta a fornire al malato: sicurezza degli impianti, alloggio, ristorazione, organizzazione dei turni del personale medico ed imfermieristico e molti altri inerenti alla permanenza all’interno della struttura.
Di conseguenza si evince che i servizi erogati da un’azienda ospedaliera sono molto più ampi e complessi rispetto a quelli preposti dal singolo medico, tenendo anche conto della forma organizzata attraverso la quale sono gestiti. Ecco perchè se tale efficienza organizzativa viene a mancare, indipendentemente da una colpa del singolo medico, la struttura deve essere ritenuta responsabile, con l’obbligo di rispondere di tutti i danni provocati al paziente: da questo si evince che viene riconosciuta una responsabilità autonoma della struttura per violazione di doveri assolutamente propri.
Giusto per farsi un’idea, alcuni esempi concreti sul tipo di risarcimento danni per colpa medica, basta considerare che è possibile avanzare una tale richiesta anche quando il paziente abbia contratto una patologia infettiva a causa della non adeguatezza della struttura e delle sue condizioni igienico sanitarie.