Il tema del danno da “morte” ha subito costanti e controverse pronunce da parte della suprema corte di cassazione e dai tribunali di merito. Difatti, se per il danno da perdita del rapporto parentale, gli orientamenti sono univoci, in materia di danno da morte la questione è stata ampiamente dibattuta. Una sentenza illuminante della Cassazione n. 1362/14 aveva riconosciuto il diritto da “perdita della vita” per cui a prescindere da un apprezzabile lasso di tempo tra evento lesivo e morte, sarebbe stato necessario risarcire il danno che avesse determinato il decesso.

Tale impostazione è stata ribaltata da una sentenza della Cassazione a Sez. unite n. 15350/2015 le quali ultime hanno affermato che il diritto alla vita non sia suscettibile di risarcimento (malasanità) economico in favore degli eredi, perchè è un bene di cui gode il soggetto che ne dispone unicamente quando è in vita.

La sentenza lascia perplessi per una serie di ragioni che per brevità non si espongono in questa sede. Difatti, tale pronuncia deve aver lasciato perplesso anche il Giudice del Tribunale di Genova (sent. 15 febbraio 2016 n. 122), il quale pur conoscendo tale orientamento se ne discosta riconoscendo che il “bene vita” debba essere giustamente protetto anche sotto il profilo economico. 

La Costituzione art. 2 e art. 32 tutela la vita per cui nel momento in cui viene sottratta (come nel caso di errore medico) per effetto della condotta umana altrui, questa debba essere tutelata e risarcita quale unico mezzo di compensazione per la perdita subita.


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